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Quando il matrimonio è tra un cittadino e uno straniero

La legge n. 94 entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009 ha integrato l’articolo 116 del Codice Civile.
Da questa data il cittadino straniero è tenuto a presentare all’ufficiale di Stato Civile un documento attestante che nulla osta al matrimonio, rilasciato dall’autorità competente del paese di origine in Italia (Consolato) e un documento attestante la regolarità del soggiorno del territorio italiano.
Tale condizione deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza di questa condizione l’ufficiale di Stato Civile non può compiere gli atti richiesti.
La circolare n. 19 del Ministero dell’Interno ha chiarito che i documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:

  • permesso di soggiorno;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione

Per i soggiorni di breve durata non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al
Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.
Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:
a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.
Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:
a) il visto d'ingresso;
b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.
Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:
a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.

 

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