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Notizie

Per i nuovi nati è possibile il doppio cognome
Data pubblicazione : 01-03-2017

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che
prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo,
in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto è ora possibile
attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.

La sentenza della Corte Costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale del 28/12/2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 concernente "Stato civile -
Cognome dei figli legittimi [nati dal matrimonio] - Attribuzione automatica del cognome
paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori [nella specie,
concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello
paterno]".
La Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio
cognome al figlio "pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo,
costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna
giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare", oltre a costituire violazione
di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea
per i diritti dell'uomo. L'Alta corte ha inoltre evidenziato che "tale diversità di trattamento
dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata
concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il
principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica."
Attribuzione del doppio cognome: deve esservi l'accordo da parte di entrambi i genitori
L'accertamento della illegittimità è comunque limitato alla sola parte in cui non era
consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita,
anche il cognome materno. Dunque, viene precisato che l'intervento della Corte riguarderà
solamente l'ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio
cognome, non solo paterno ma anche materno: in tal modo non viene introdotta una
disciplina generalizzata del cognome, ma viene solamente consentito ai genitori che
dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del
matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i
genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito di tale pronuncia l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei
genitori che, di comune accordo, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, intendano
attribuire il doppio cognome, paterno e materno..
Non vi erano dubbi che questo potesse riguardare i genitori uniti in matrimonio, quindi il
figlio nato nel matrimonio, ma il principio dovrà essere esteso anche al caso di
riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei
genitori, come anche nel caso di adozione.
L'applicazione della sentenza della Corte è immediata e l'ufficiale dello stato civile è tenuto
ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di
comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno.
Qualora, al momento delle formazione dell'atto di nascita, venga manifestata la volontà di
attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione resa da uno solo dei genitori,
sarà sufficiente che l'altro genitore produca una dichiarazione sottoscritta, con allegata
copia del documento di riconoscimento, nella quale venga indicata la scelta di attribuire il
doppio cognome.
Prima il cognome paterno o quello materno?
Resta il dubbio se sia possibile attribuire il cognome materno prima di quello paterno,
sempre di comune accordo tra i genitori: anche se nelle premesse della sentenza viene
richiamato il cognome materno in aggiunta a quello paterno, in quanto questa era la
richiesta che aveva attivato il contenzioso e portato alla pronuncia, è pur vero che nelle
motivazioni della Corte questo non richiamo in tale ordine non viene più esplicitato,
limitandosi ad indicare che si debba prevedere "anche" il cognome materno, espressione
che sembra più vicina alla tesi dell'aggiunta al cognome paterno..
Tuttavia, proprio la mancanza di una espressa indicazione sull'ordine dei cognomi nella
sentenza, potrebbe non escludere una tesi più favorevole, in attesa di un auspicabile ed
urgente intervento legislativo che introduca una nuova e più definita disciplina del
cognome, nel rispetto dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale: in ogni caso, dovrà
essere consentito ad entrambi i genitori di attribuire al figlio il proprio cognome, senza
alcuna discriminazione tra i genitori stessi.

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