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CORONAVIRUS

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COVID-19
Data pubblicazione : 07-02-2022

. Green Pass, Scuola e Quarantena, le nuove regole in vigore dal 7 febbraio...

 

Scuola, le misure per la gestione dei casi di positività

 

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

 

Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

 

Scuola secondaria di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

 

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.


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TUTTE LE SCUOLE:

Chi va in quarantena per tornare a scuola  dovrà fare un tampone antigenico o molecolare e non avrà bisogno del certificato medico.

 

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

 

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

 

 

04/02/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2
Ministero della Salute

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti
(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

 


Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.
Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di
seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
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non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso.

 

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Con le regole imposte dal Governo con il decreto del 7 gennaio sono due le scadenze segnate sul calendario per il nuovo anno degli ultra 50enni: la prima è scattata il 1° febbraio con la multa di cento euro per gli over 50 che non hanno ancora rispettato l’obbligo di vaccinazione (circa 1,68 milioni di persone ancora a zero dosi); la seconda è il 15 febbraio, quando entrerà in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori del green pass rafforzato (si ottiene solo tramite vaccinazione o per guarigione ed esclude l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare). Chi verrà sorpreso senza la ceritificazione verde adeguata rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro.

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