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AVVISO - INPS
Data pubblicazione : 28-01-2022

. ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE per i FIGLI...

 

INFORMATIVA ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

 

 

Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU),

L'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) si occupa di erogare l'Assegno unico e universale per i figli a carico, sulla base delle domande presentate dalle famiglie.


  • L'assegno è un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, in base alle domande che vengono presentate all'Inps o agli istituti di patronato.

  • L'assegno è universale - tutte le fasce di reddito ne hanno diritto. Spetta a tutti i nuclei famigliari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito; - e progressivo - l'importo aumenta al diminuire dell'Isee. Tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

  • L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.

  • A partire da marzo 2022, l'assegno sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti alle famiglie con figli.

  • Una volta fatta la domanda, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.

  • L'assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel caso di beneficiari del Reddito di cittadinanza.

  • L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Maggiorazioni

Per i figli a carico con disabilità

Per ogni figlio con disabilità con età inferiore ai 18 anni, è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a € 105/mese in caso di non autosufficienza, € 95/mese in caso di disabilità grave, € 85/mese in caso di disabilità media.

  • Per ogni figlio con disabilità con età fra 18 e 21 anni, è prevista una maggiorazione dell'importo pari a € 80/mese.

  • Per ogni figlio con disabilità a carico con età superiore ai 21 anni, è previsto un assegno dell'importo pari a € 85/mese nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila, fra € 85/mese e € 25/mese nel caso di Isee fra € 15 mila e € 40 mila, e pari a € 25/mese nel caso di Isee pari o superiore a € 40 mila.

Per le madri di età inferiore ai 21 anni

  • Per le madri di età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a € 20/mese per ogni figlio.

Per entrambi i genitori che lavorano

  • Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio con età inferiore a 18 anni pari a € 30/mese, nel caso di Isee pari o inferiore a € 15 mila. Per gli Isee fra € 15 mila e € 40 mila, l'importo si riduce progressivamente.

  • Non è prevista alcuna maggiorazione per Isee superiori a € 40 mila.

Per le famiglie con 4 o più figli

  • Nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a € 100/mese per nucleo.

Per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila

  • Dal 2022 al 1° marzo 2025, per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila è prevista una maggiorazione mensile di natura transitoria.

  • Per poter avere diritto alla maggiorazione, il nucleo deve anche aver percepito, nel 2021, l'Assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.


L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

 

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo famigliare e gli assegni famigliari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei famigliari, assegni famigliari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.


Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1°gennaio 2022.

 

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata:

 

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.


Contenuto della domanda

 

La domanda richiede soltanto l'autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli;

2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare;

3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

 

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato:

la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.

In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.


Ai nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

  1. ogni figlio successivo al secondo;

  2. famiglie numerose;

  3. figli con disabilità;

  4. madri di età inferiore ai 21 anni;

  5. nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei famigliari con ISEE inferiore a 25.000 euro.


Altre informazioni

 

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo famigliare indicato a fini ISEE dal richiedente.

Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo famigliare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

c. sia residente e domiciliato in Italia;

d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

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