Comune di Verbicaro » demo03 » Le notizie

CORONAVIRUS

Nessuna notizia presente
COVID-19 NUOVE REGOLE
Data pubblicazione : 25-01-2022

. Dal 10 Gennaio 2022 nuove regole per Green Pass e quarantena precauzionale...

Cosa cambia dal 1° febbraio 2022...

 

 

Dal 10 gennaio 2022 nuove regole per Green pass e quarantena precauzionale

 

Entra in vigore il 31 dicembre 2021 il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare il decreto stabilisce che, dal 10 gennaio 2022, l'accesso a determinati servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. In zona bianca, anche l'accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Il decreto disciplina inoltre la misura della quarantena precauzionale.

In particolare il decreto prevede che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

b) sagre e fiere, convegni e congressi;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

 

Il Green pass sarà richiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all'aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto

 

Il decreto stabilisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

 

Le regole per la quarantena in caso di contatto stretto con una persona positiva al coronavirus non sono le stesse per gli alunni delle scuole e per il resto della popolazione.

Le norme che si applicano alla popolazione non scolastica sono entrate in vigore lo scorso 31 dicembre e sono diverse per vaccinati o guariti da meno di 4 mesi, vaccinati o guariti da più di 4 mesi e non vaccinati

 

In caso di contatti stretti con un positivo, una persona non vaccinata deve osservare una quarantena di 10 giorni e alla fine di questo periodo eseguire un test molecolare o antigenico (per uscire dall’isolamento, il risultato dovrà essere negativo). Dieci giorni di quarantena e poi tampone anche per chi non ha completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio ha fatto solo una dose sulle due previste) oppure per chi ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

 

Una persona che ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (quindi più di 4 mesi), e che ha il green pass in corso di validità, se è asintomatica dovrà osservare una quarantena di 5 giorni e alla fine di questo periodo deve avere un test molecolare o antigenico con risultato negativo

 

Una persona che ha ricevuto la dose booster e dopo un contatto stretto con un positivo è asintomatica, non deve osservare la quarantena: per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, però, ha l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2. La stessa cosa vale per chi - sempre asintomatico dopo il contatto stretto - ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti (quindi da meno di 4 mesi) o per chi è guarito dal Covid sempre nei 120 giorni precedenti

 

Per le persone asintomatiche dopo un contatto stretto con un positivo che rientrano in questi tre casi - booster, ciclo vaccinale primario completato da meno di 4 mesi, guarigione dal Covid nei 120 giorni precedenti - è previsto anche un periodo di auto-sorveglianza che termina al giorno 5. Nel caso in cui compaiano dei sintomi si deve subito effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, rifarlo anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid

 

Le cose cambiano a scuola: le norme sono diverse a seconda del tipo di istituto - asilo, scuola elementare, media, superiore -, di quanti casi positivi ci sono in classe, del fatto che gli studenti siano vaccinati o meno (per le età in cui è prevista la vaccinazione)

 

Partiamo dalla scuola dell’infanzia: se nella classe o nella sezione c’è un caso positivo, le attività sono sospese e i bambini sono in quarantena per 10 giorni

 

Nella scuola primaria, cioè alle elementari, ci sono diversi scenari. Se c’è un caso positivo in classe, parte la sorveglianza: test antigenico rapido o molecolare quando si scopre il caso di positività, poi un altro dopo 5 giorni dall’ultimo contatto. Se i casi positivi sono due o più, la classe va in quarantena e per 10 giorni le lezioni si svolgono in Dad

 

Passiamo alla scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori). Con un positivo in classe, si attiva l’autosorveglianza: lezioni in presenza, ma gli alunni devono indossare le mascherine Ffp2. Con 2 positivi, le cose cambiano tra vaccinati e non: i non vaccinati, quelli che non hanno la terza dose, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e quelli che sono guariti dal Covid da più di 120 giorni, seguono lezioni in Dad; tutti gli altri in presenza con Ffp2. Con 3 positivi, la classe è in quarantena per 10 giorni e in Dad

 

Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

Obbligo vaccinale

In vigore dall'8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

L'obbligo vale fino al 15 giugno e riguarda anche tutti coloro che entro quella data compiranno 50 anni.

Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

Subirà una multa di 100 euro chi alla data del 1 febbraio 2022 non abbia avuto almeno una dose di vaccino, chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della Salute, chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi. Oltre alla sanzione da "100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni)", è prevista anche "la sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata" e può quindi arrivare "fino ad un massimo di 3000 euro". Inoltre per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano super green pass c'è la "sospensione dal lavoro, senza retribuzione".

La sanzione è effettuata dal ministero della Salute attraverso l'Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria. Il ministero comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali.


 

Green pass base, estensione obbligo

È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio)


 

 

DIFFERENZA TRA GREEN PASS BASE, RAFFORZATO E BOOSTER

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

  • Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica


 

 

Cosa cambia dal 1° febbraio 2022

  • A partire da questa data, la validità del Super Green pass, ossia quello ottenuto per vaccinazione o guarigione varrà 6 mesi e non più 9 mesi ( la misura è retroattiva - significa che a quella data, se sono trascorsi più di sei mesi dall'ultima somministrazione o dalla guarigione, la certificazione verde viene sospesa.).

  • Ogni somministrazione di vaccino, a far data dal 1° febbraio, quindi produrrà un Green pass della validità di 6 mesi.

  • Non cambia invece la durata del Green pass base con tampone: rimane di 48 ore per il tampone rapido e di 72 ore per il molecolare.


 

Dal 10 Gennaio il periodo minimo per la somministrazione della 3^ dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi ovvero 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario. Dunque la terza dose di vaccino è possibile farla dopo 4 mesi dalla 2^.


 

Le nuove certificazioni per terza dose (dette Booster o richiamo) vengono emesse dopo 48 ore dalla vaccinazione e hanno validità x 9 mesi dalla data della somministrazione.


 

Chi ha avuto il Covid può aspettare dai 4 ai 6 mesi per la vaccinazione. La durata del Green pass è di 6 mesi.

 

Nel DPCM del 21 gennaio 2022 il Presidente del Consiglio Mario Draghi individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass.

In particolare, la deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:
 
- veterinario;
Il decreto avrà efficacia a far data dal 1° febbraio 2022 e il rispetto delle misure sarà assicurato, dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

 

indietro

Comune di VERBICARO VIA OROLOGIO 11 

Tel. 0985.6139 Fax 0985-6164 P.I. 00256290784

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.313 secondi
Powered by Asmenet Calabria