Il Comune
SUAP
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Cosa è
Il  SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è l'interlocutore  unico dell'imprenditore per qualsiasi procedimento amministrativo che  possa interessare l’attività economica e produttiva o i locali e/o gli  impianti.
Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle  pratiche in tempi rapidi e certi e, soprattutto, l’imprenditore ha il  vantaggio di fare tutto telematicamente!
Con la presentazione di una  semplice autocertificazione di conformità alle norme vigenti (cosiddetta  Comunicazione Unica) l’imprenditore può avviare la propria attività  immediatamente per i procedimenti in SCIA ( Segnalazione certificata di  Inizio Attività che ha sostituito la vecchia DIA) , oppure in termini  diversi, a seconda se il procedimento autorizzatorio cd. “Ordinario”   abbisogni o meno dell’indizione della “Conferenza di Servizi” termini  specificati e regolati dal combinato disposto della legislazione  nazionale e regionale.
Come funziona
Il  SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi  alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i  procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione,  all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla  localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi  incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
L’imprenditore  presenta telematicamente la Comunicazione Unica ,  per avviare o  sviluppare l’impresa e ottiene la ricevuta, che gli consente di avviare  l’attività immediatamente, ed è titolo autorizzatorio, per i  procedimenti avviabili in SCIA, oppure  dopo un lasso di tempo più o  meno lungo , nei procedimenti ordinari,  a seconda se si renda  necessario convocare una Conferenza di Servizi o meno.
Normativa
La Regione Calabria con la DGR n. 235 del 15/05/2012 in attuazione della direttiva 2006/123/CE e del DPR n. 160/2010, ha approvato le linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le, Attività produttive (SUAP) prevedendo, in Calabria, tre procedure possibili per la nascita di un’attività produttiva: l’immediato avvio per i procedimenti attivabili con la SCIA l’avvio differito per i procedimenti ordinari che non presuppongono l’indizione della Conferenza di Servizi, l’avvio differito, ma con termini più lunghi nei procedimenti ordinari che presuppongono l’indizione della Conferenza di servizi.
Dal 29 marzo 2011, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 160 del 2010, è attiva la riforma nazionale che prevede l’invio telematico delle pratiche al SUAP territorialmente competente. In mancanza di firma digitale e posta elettronica certificata, l’imprenditore potrà trasmettere la pratica telematicamente per il tramite di un professionista o consulente o associazione conferendogli una procura speciale.
NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva CE 123/2006.pdf
NORMATIVA NAZIONALE
Legge n. 133/2008 art. 38.pdf
DLGS n. 59 del 26-03-2010.pdf
DPR 159/2010.pdf
DPR 160/2010.pdf
Decreto Interministeriale del 10/11/2011.pdf
NORMATIVA REGIONALE
L.R. n. 15/2008 art. 22
R.R. n. 1/2010
DGR n. 867/2010
DGR n. 235/2012
Modulistica
Procedura di avvio del procedimento
a) Avvio immediato di attività:  per attività soggette alla disciplina della SCIA, a seguito della sola  presentazione della Comunicazione Unica, unitamente agli allegati  richiesti, viene rilasciata dal sistema una ricevuta che è titolo  autorizzatorio all’esercizio dell’attività stessa;
b) Avvio differito di attività senza “Conferenza di Servizi”:  qualora si tratti di un procedimento autorizzatorio ordinario che non  necessita dell’indizione della Conferenza di Servizi, prevista  obbligatoriamente per alcune attività e facoltativamente per altre,  qualora debbano acquisirsi più atti congiuntamente da altre  Amministrazioni, il sistema rilascerà sempre una ricevuta che non ha  valore di atto autorizzatorio;
c) Avvio differito di attività con Conferenza di Servizi:  qualora si tratti di un procedimento autorizzatorio ordinario che  necessita dell’indizione della Conferenza di Servizi, prevista  obbligatoriamente per alcune attività e facoltativamente per altre,  qualora debbano acquisirsi più atti congiuntamente da altre  Amministrazioni, il sistema rilascerà sempre una ricevuta che non ha  valore di atto autorizzatorio.
Riassumendo: la Comunicazione Unica e gli allegati devono essere presentati anche su supporto elettronico.
All’atto  della presentazione della Comunicazione Unica, il SUAP rilascia  all’imprenditore una ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti  competenti la Comunicazione Unica, affinché effettuino i controlli. Se  l’imprenditore non riceve osservazioni nei termini stabiliti dalla  legislazione statale e regionale applicativa, può iniziare la propria  attività e la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio per l’avvio  dell’intervento.
Ulteriori precisazioni
Per semplicità di  esposizione nelle descrizioni precedenti sono stati considerati i casi  più comuni di imprenditori che vogliano avviare la propria attività o  iniziare un intervento edilizio.
La normativa in realtà si applica a  tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche  produttive di beni e di servizi e a tutti i procedimenti amministrativi  inerenti alla realizzazione, ampliamento, cessazione, attivazione,  riattivazione localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi,  ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
La normativa si applica inoltre agli aspiranti imprenditori.
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