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IL COMUNE INFORMA

Approvato il regolamento per la costituzione del gruppo dei volontari di protezione Civile
Data pubblicazione : 09-05-2011
 

Il regolamento disciplina l'attivita dei gruppi dei volontari dediti in materia di protezione civile.

 

Comune di Spilinga

Provincia di Vibo Valentia

____________________________

 

 

 

Regolamento

Gruppo comunale volontari di

Protezione Civile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 (Costituzione)

 

E' costituito, presso la sede municipale, il Gruppo Comunale  Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire: cittadini maggiorenni di ambo i sessi; residenti o dimoranti abitualmente nel Comune, eccezionalmente residenti Comuni limitrofi; che non abbiano in corso e/o riportato condanne penali. I volontari prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile intesa prevalentemente nel suo più ampio e attuale concetto di "SICUREZZA CIVILE", all'interno del quale vi rientrano tutte quelle svariate attività accomunate dal medesimo obiettivo di salvaguardia e di tutela civica.

Tali attività vengono svolte senza fini di lucro, anche in forma indiretta o vantaggi personali. Il rapporto tra volontari e amministrazione non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune di Spilinga. Il volontario non potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso a corrispettivo della propria opera;

Tutte le attività del G.C.V.P.C. sono integrative e/o ausiliarie della Pubblica Amministrazione.

 

 

Art. 2 (Obiettivi)

 

Il Gruppo opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato attivo nelle seguenti aree di intervento: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, nell'ambito della Protezione Civile.

 

 

Articolo 3 (Criteri di iscrizione e ammissione)

 

L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell’Assessore delegato), oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all’art. 6.

Il Comune tramite bando pubblico incentiva l’adesione dei cittadini al G.C.V.P.C.          I volontari ammessi saranno  muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l’appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

 

Art. 4 (Sindaco)

 

II Sindaco, ai sensi dell'art.15 della L. n.225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile.

Il Sindaco con proprio decreto nomina il Coordinatore, con compiti di indirizzo, di controllo, di operatività e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività svolte dal gruppo.

II Sindaco, con il supporto del Coordinatore del Gruppo comunale , predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

·                          assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);

·                          garantire   turni   di   reperibilità propri,   dell'Ente   e   dei   partecipanti al gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;

·                          curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

·                          gestire   il   costante   aggiornamento   dei   dati   relativi   agli   elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di protezione
civile se esistente; ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

 

 

Art. 5 (Coordinatore)

 

II coordinatore del Gruppo Comunale ha i seguenti compiti:

·        armonizza le iniziative del gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinario funzionamento.

·        Convoca e presiede le Assemblee del gruppo, di propria iniziativa, sentito il Sindaco, o su richiesta del Sindaco.

·        E' responsabile dell'operato del Gruppo dei Volontari durante le sue attività e ne risponde direttamente al Sindaco.

·        Dirige operativamente l’impiego del gruppo.

 

 

Art. 6 (Formazione)

 

I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune secondo le linee guida e modalità previste dalla Regione Calabria – Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Alla fine di ogni corso verrà verificata l’ idoneità con apposito esame scritto.

Dopo il superamento del corso base , l’aspirante volontario /a assume la figura di ALLIEVO per un periodo di addestramento pratico di ore 70.

Al superamento di entrambe il volontario assumerà la qualifica di Volontario operativo.

All’allievo/a è concesso di mancare agli addestramenti , durante il periodo di formazione, solo per seri e giustificati motivi, dei quali dovrà informare il responsabile della formazione dei volontari. Qualora si verifichino assenze per un numero superiore ai 1/3 dell’addestramento, decadrà la validità della domanda stessa e SOLO con manifesta richiesta scritta dell’interessato/a, il Sindaco potrà riesaminare la domanda.

 

 

Articolo 7 (Subordinazione in casi di emergenza)

 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile nei casi di emergenza opera a supporto degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

 

 

Articolo 8 (Ruolo dei volontari)

 

Compito del volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza le disposizioni impartite dal Coordinatore in attività di previsione, prevenzione, soccorso e formazione nella suddetta materia, nonché di rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari.

Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività di previsione, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e a un comportamento adeguato all’incarico che si è chiamati a compiere. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Il volontario non agirà mai solo. Ricevendo segnalazione da persone estranee al Gruppo Comunale di Protezione Civile, dovrà immediatamente rapportarsi con il Coordinatore.

Il comportamento del volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino.

Una volta iniziato un servizio comandato, questo non deve essere mai abbandonato o interrotto dal Volontario, se non su ordine dal Coordinatore o per gravi casi evidenti

 

 

Articolo 9 (Benefici riservati ai volontari).

 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale , di protezione civile, purché il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1.     Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

2.     Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte      del datore di lavoro pubblico o privato;

3.     La copertura assicurativa,   secondo   le modalità previste   dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

4.     Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:

·            spese   di carburante per l'utilizzo degli automezzi, in conformità all'art. 10 del DPR n. 194/20(11 e successivi decreti ministeriali di attuazione oaltri provvedimenti legislativi in materia; 

·       eventuali danni o   perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

·       altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

 

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

 

Articolo 10 (Sanzioni)

 

I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento. Le infrazioni comporteranno la sospensione temporanea, in via precauzionale, decisa dal Sindaco ad insindacabile giudizio dello stesso, l’eventuale espulsione sentito l’interessato ed il coordinatore del Gruppo.

L’espulsione dal Gruppo sarà determinata automaticamente:

• in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo;

• per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;

• per i volontari che danneggino con dolo mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

La sospensione temporanea e l’espulsione dal Gruppo saranno comunicati per iscritto. Entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuta espulsione il volontario dovrà provvedere alla restituzione del materiale personale, pulito ed in perfetto ordine.

Ai volontari è fatto divieto assoluto di apportare modifiche tali da comprovare l'uniformità delle divise (scritte, adesive, o quant'altro non attinente il servizio di protezione civile) e non approvate dall'Amministrazione Comunale.

Al volontario è Vietata la detenzione, in pubblico, ovvero quando non impegnato in operazioni che ne richiedano l'uso, di coltelli, asce, o altro che assuma la definizione e di armi bianche.

 

Art. 11 (Decadenza e recessione)

 

I volontari del G.C.V.P.C. perdono definitivamente la qualifica per:

·       dimissioni volontarie;

·       interdizione e inabilitazione;

·       perdita capacità psico – fisica;

·       inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi dodici, valutata dal coordinatore del G.C.V.P.C.;

L' allontanamento quale risultato di sanzione disciplinare e/o espulsione determinata da gravi motivi morali o deontologici valutata dal Sindaco;

Il volontario potrà recedere dal Gruppo in ogni momento, presentando lettera di recesso al Sindaco o suo delegato, il quale ne darà comunicazione al Coordinatore del Gruppo che ne prenderà atto.

Il volontario decaduto o recesso deve consegnare la tessera di riconoscimento, l’uniforme e, comunque, tutto il materiale dato in comodato d’uso per l’attività di volontariato.

 

Art. 12 (Equipaggiamento – Dotazioni)

 

All'equipaggiamento dei volontari, inteso come uniforme e dispositivi di protezione

individuale, provvede l’Amministrazione Comunale.

Caratteristiche dell’uniforme devono essere quelle previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro Coordinamento della Protezione Civile Decreto n. 5/053/22 – “Uniforme dei componenti di Associazioni di Volontariato operanti in attività di protezione civile”.

L’emblema deve essere quello della P.C. nazionale, le eventuali scritte devono riportare la dizione “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Comune di Spilinga”.

L’uniforme ed i dispositivi di protezione, dovranno essere indossati esclusivamente nel corso di esercitazioni e/o interventi di P.C.

 

 

Art. 13 (Tessera di riconoscimento)

 

Ogni Volontario munito di Tessera di Riconoscimento.

La tessera di riconoscimento di appartenenza al G.C.V.P.C., riportante:

- l’indicazione “Comune di Spilinga – Gruppo Comunale Volontari di

Protezione Civile” con lo stemma distintivo del Comune di Spilinga e della

P.C. nazionale;

- una foto cui apporre il timbro del Comune;

- codice fiscale, dati anagrafici, gruppo sanguigno, data di rilascio;

- la firma del Sindaco e del volontario.

Il Coordinatore istituirà, a tal fine, apposito registro delle tessere di riconoscimento rilasciate ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C..

 

 

 

 

 

Articolo 14 (Proprietà materiale)

 

Tutto il materiale fornito al Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile, anche individuale, si intende di proprietà del Comune.

 

Articolo 15 (Legale Rappresentanza)

 

Il Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco, che ne avrà la legale rappresentanza. Il Sindaco rappresenta il Gruppo nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Gruppo verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il Gruppo ed altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni. Il Sindaco, o l’Assessore delegato, presiede l’Assemblea dei Volontari ed il Consiglio del Gruppo.

 

Art. 16 (Norme finanziarie)

 

Il codice fiscale del G.C.V.P.C. coincide con quello del Comune di Spilinga.

Nel bilancio annuale del Comune verrà istituito un apposito capitolo di Spesa e di Entrata, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni e/o sponsorizzazioni.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

 

Art. 17 (Garante)

 

Il Sindaco è il garante del rispetto e applicazione di questo regolamento.

 

Art. 18 (Entrata in vigore - Abrogazioni)

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal codice civile e penale e si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di P.C. e volontariato, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito dell'evoluzione della normativa e dell’assetto complessivo del sistema di P.C.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Spilinga e rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni e/o modifichi i contenuti

 

 

 

 

 

 

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