Bonus Idrico - Comune di Satriano
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Bonus Idrico
Dal 1 luglio 2018 sarà possibile richiedere il bonus sociale idrico o bonus acqua per la fornitura di acqua.
 
Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di  acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale.  E' stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto  Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente  attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e  Ambiente.
 Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per  anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona  (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei  bisogni essenziali.
 
 Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti (titolari di  una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente)  ed indiretti (uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di  disagio economico sociale, che utilizzi nell’abitazione di residenza una  fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza  condominiale) del servizio di acquedotto in condizioni di disagio  economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari: 
- con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.
La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di  autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un  altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli  appositi moduli che verranno pubblicati su questo sito (www.arera.it), sul sito www.sgate.anci.it e resi disponibili sui siti internet dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito.
 
 Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati  anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono
- un documento di identità;
- un'eventuale delega;
- un'attestazione ISEE in corso di validità;
- un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome-cognome e codice fiscale);
- un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000 euro).
Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:
- il codice fornitura;
- il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura).
Nel caso di un utente indiretto queste ultime due informazioni non sono  obbligatorie, ma è assolutamente preferibile averle a disposizione al  momento della presentazione della domanda.
 E' possibile delegare una terza persona compilando un’apposita delega con le generalità della persona che si vuole delegare.
 
 Si può richiedere il bonus acqua insieme a quello per energia elettrica e  gas compilando il modulo di richiesta, che verrà pubblicato su questo  sito (www.arera.it), sul sito www.sgate.anci.it e reso disponibile sui siti internet dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito.
 Agli utenti che al momento della presentazione della domanda per il  bonus acqua risulteranno già titolari di un bonus elettrico e/o gas  richiesto o rinnovato nel 2018 in modo congiunto (una sola domanda  presentata contemporaneamente per il bonus elettrico e gas) o disgiunto  (due domande presentate in tempi diversi), verrà riconosciuto un periodo  di agevolazione per il bonus idrico allineato al periodo di  agevolazione del bonus elettrico e/o gas.
 
 Ad esempio:
 - se la domanda elettrica e gas é stata presentata congiuntamente, il  periodo di agevolazione del bonus idrico sarà ricondotto a quello dei  bonus elettrico e gas. Ad esempio, se il periodo di agevolazione del  bonus elettrico e gas decorre dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, anche  il periodo di agevolazione per il bonus acqua avrà decorrenza 1° aprile  2018 – 31 marzo 2019 anche se la domanda per quest’ultimo viene  presentata dopo il 1 luglio;
 - se le domande di bonus elettrico e gas sono state presentate in  momenti diversi nel corso del 2018, quindi sono disgiunte, il periodo di  decorrenza del bonus idrico sarà allineato solo a uno dei due bonus già  presentati ed in particolare al più recente. Ad esempio, se la  decorrenza del bonus elettrico è 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, e  quella del bonus gas è 1° giugno 2018 - 31 maggio 2019, il  riallineamento del periodo di agevolazione per la domanda idrica verrà  operato prendendo a riferimento il bonus gas (domanda più recente).
 
 IMPORTANTE : Il gestore del servizio di acquedotto riconoscerà  all’utente, per il solo 2018, oltre al bonus acqua per tutto il periodo  di agevolazione individuato secondo le modalità sopra indicate, anche  una quota compensativa una tantum per il periodo compreso fra il 1°  gennaio 2018 e l’inizio dell’effettivo periodo di agevolazione. Nel caso  dell’esempio sopra riportato (periodo di agevolazione: 1° giugno 2018 –  31 maggio 2019), la quota una tantum coprirà il periodo 1° gennaio  2018- 31 maggio 2018.
 
 Anche se l’utente presenta la sola domanda idrica la quota una tantum  coprirà il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l’inizio del  periodo di agevolazione che, in questo caso, sarà successivo al 1 luglio  2018.
 
 Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di  acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni  componente della famiglia anagrafica dell’utente. Tale quantità è stata  individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13  ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il  soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. Il bonus  garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare  73 metri cubi di acqua all’anno.La tariffa agevolata applicata dal  gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale  sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai  18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l’utente potrà  consultare il sito del proprio gestore su cui saranno pubblicate le  informazioni relative alla tariffa agevolata applicata e calcolare  l’importo del bonus acqua a cui ha diritto.
 
 L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:
- Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
- Per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile.
In generale è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus utilizzando i riferimenti presenti nella comunicazione di ammissione che viene inviata all’utente oppure:
- rivolgendosi all'Ente al quale è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta presente nella lettera di ammissione;
- consultando il sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica", cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso (User ID e password ) comunicate nella lettera di ammissione.
Per verificare se il bonus erogato è corretto, gli utenti diretti  possono controllare la loro bolletta e precisamente la sezione del  quadro di sintesi dedicata al dettaglio delle singole voci che  compongono il totale degli importi fatturati. La componente bonus viene  indicata separatamente in detrazione della quota variabile della tariffa  di acquedotto per tutto il periodo di agevolazione.
 Gli utenti indiretti possono verificare la correttezza controllando  l’accredito, l’assegno o qualunque altra modalità di corresponsione  utilizzata dal gestore per l’effettiva erogazione.
 
 Dal momento della presentazione della domanda al momento dell’erogazione  del bonus acqua possono passare diversi mesi. Infatti dopo aver  presentato la domanda di bonus al proprio Comune di residenza o ai CAF  abilitati, le tempistiche per ottenere il bonus sono così cadenzate:
 
 - Il Comune ha a disposizione un massimo di 30 giorni per la verifica e  l’ammissione della domanda con il suo successivo caricamento nel sistema  informatico (SGAte) per la trasmissione al gestore;
 
 Dopo il caricamento da parte del Comune della domanda ammessa:
 
 L’utente riceve una comunicazione che lo informa dei risultati delle  prime valutazioni sui requisiti di ammissibilità (ISEE e residenza)  operate dal Comune;
 Il gestore ha a disposizione un massimo di 60 giorni per completare le  valutazioni di sua competenza e comunicare a SGAte l’ammissione  definitiva della domanda o il suo rigetto.
 Al termine di questi 60 giorni, se la domanda è stata verificata positivamente dal gestore:
 gli utenti diretti, riceveranno il bonus in bolletta nella prima fattura  utile. Le tempistiche di erogazione del bonus in bolletta dipenderanno  anche dalla periodicità di fatturazione prevista dal contratto di  fornitura;
 gli utenti indiretti riceveranno il bonus entro un periodo massimo di ulteriori 60 giorni.
 Tutti gli utenti, la cui domanda risulterà respinta, riceveranno una  comunicazione con l’indicazione del motivo per cui il gestore non ha  potuto confermare l’ammissione.
 
 Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data  di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in  bolletta. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus,  l’utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita  domanda.
 
 Come per i bonus elettrico e gas, anche per il bonus acqua le pratiche  saranno gestite mediante il sistema informatico SGAte, cui accedono i  Comuni e i CAF delegati. Oltre ai Comuni e ai CAF abilitati, hanno  l’obbligo di accreditarsi al sistema SGAte anche i gestori del servizio  di acquedotto. Infatti, se un gestore non si accredita, SGAte non riesce  a trasferirgli la pratica per le verifiche di sua competenza e per  l’erogazione del bonus.
 Nei casi di mancato accreditamento del gestore gli utenti interessati  riceveranno, pertanto, una comunicazione con la quale verranno informati  che hanno i requisiti per richiedere il bonus (ISEE entro la soglia) ma  per ottenerlo devono rivolgersi direttamente al proprio gestore (che  dovrà effettuare i controlli di propria competenza) nei punti di  contatto da quest’ultimo predisposti per l’utenza (sportelli fisici o  sito web).
 Se al termine del periodo di prima agevolazione l’utente ha ancora i  requisiti necessari per l’ammissione (ISEE entro la soglia stabilita,  presenza di un contratto di fornitura per il servizio di acquedotto  presso l’abitazione di residenza) può rinnovare la richiesta di bonus  presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o i CAF  abilitati.
 La domanda va presentata circa un mese prima della scadenza  dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione  va dal 1-9-2018 al 31-08-2019, il rinnovo deve essere presentato entro  il 30 luglio 2019) al fine di garantire la continuità dell'erogazione.  Un'apposita comunicazione viene inviata a tutti gli utenti interessati  in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo  in continuità.
 Al momento del rinnovo l’utente deve presentare un'attestazione ISEE  valida per il periodo da cui decorre la nuova agevolazione. Con  riferimento all’esempio precedente, il certificato ISEE dovrà essere  valido anche il 1 settembre 2019.
 Le variazioni della numerosità familiare, che avvengono durante il  periodo di agevolazione, possono essere comunicate al momento del  rinnovo e hanno validità ai fini del calcolo del bonus per il nuovo  periodo di agevolazione. Tuttavia se l’utente presenta al proprio  gestore idrico, durante i 12 mesi di vigenza del bonus,  un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di variazione del numero  dei componenti la famiglia e dichiara che tale variazione non modifica  la condizione di disagio economico, (ossia l’ISEE resta ricompreso entro  la soglia limite), il gestore adeguerà il corrispettivo del bonus alla  nuova numerosità familiare per il periodo che manca al termine dei 12  mesi di vigenza dell’agevolazione.
 
 Nel caso in cui durante il periodo di agevolazione cessi il contratto di  fornitura intestato all’utente agevolato (ad esempio per cambio di  residenza o per altre ragioni), il gestore corrisponderà nella fattura  di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata a copertura  del restante periodo di agevolazione.
 Ad esempio, se il periodo di agevolazione è 1° settembre 2018- 31 agosto  2019 e l’utente cambia residenza ad aprile 2019, riceverà, nella  fattura di chiusura della fornitura che cessa per cambio residenza,  l’ammontare di bonus previsto fino al 31 agosto 2019.
 Né l’utente interessato né alcuno dei componenti del suo nucleo ISEE  potranno presentare una nuova domanda di bonus acqua prima del termine  dell’originario periodo di agevolazione.
 
 Bonus integrativo locale
 E’ un’agevolazione migliorativa stabilita a livello locale: può  comportare il riconoscimento di un beneficio economico aggiuntivo o  diverso rispetto al bonus acqua. Ad esempio l’Ente di governo  dell’Ambito (EGA) competente per il proprio territorio può decidere di  riconoscere all’utente finale, a parità di condizioni di ammissione, un  bonus acqua maggiore rispetto a quanto previsto a livello nazionale o  può modificare in meglio le condizioni di ammissione innalzando la  soglia massima di ISEE prevista. I requisiti di ammissione e la  quantificazione del bonus integrativo sono pertanto decisi a livello  locale e possono differire da quanto stabilito a livello nazionale. 
 I requisiti per accedere al bonus acqua integrativo (livello ISEE o  altro), come si richiede e quanto vale sono stabiliti in modo autonomo  dal gestore in accordo con l’EGA; per avere maggiori informazioni  occorre rivolgersi al proprio gestore.
 
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