CUC

Centrale di Committenza Asmecomm

Bandi di Gara e Contratti

Bandi di Gara e Contratti

Piano di Emergenza Comunale

Cambio di Residenza

Cambio di Residenza

Bonus Idrico

Bonus Idrico

Calcolo IUC

Calcolo IUC

IUC

IUC

Web Gis

 

Web Gis

Fotogallery

    CHIESA MATRICE

RSS di - ANSA.it

Notizie non disponibili

Moduli Unificati per l'Edilizia

Moduli unificati per l'edilizia

Assegno al Nucleo Familiare

MODULO DOMANDA: E' PRESENTE NELLA SEZIONE MODULISTICA

 

 

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2005 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:
  • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.
Deve essere dichiarato:
  • Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
  • Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.
Va considerato che:
- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell’anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;
- all’eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo del mutuo gravante sull’immobile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l’acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2010, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2011).
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).
L’importo dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori è aggiornato annualmente
Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
  • non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell’anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
  • se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.
Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:
  • prima del provvedimento di concessione dell’assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
  • dopo il provvedimento di concessione dell’assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l’interessato ha mutato residenza.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

La domanda dovrà essere redatto su apposito modulo rilasciato dal Comune di Satriano

Comune di Satriano

Via G. Marconi, 5 - 88060 Satriano (CZ)

Tel. 0967 543814- Fax 0967 543018

Telefono delegazione municipale 0967/225738

P.IVA 00298190794

Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome

I cookie aiutano a fornire servizi di qualità. Navigando su questo sito accetti il loro utilizzo.     Informazioni

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 1.032 secondi
Powered by Asmenet Calabria