Assegno Maternita' - Comune di Satriano
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Assegno Maternita'
MODULO DOMANDA : E' PRESENTE NELLA SEZIONE MODULISTICA
ASSEGNO DI MATERNITA'
- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padresempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE è composto:
- dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
- dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
- 1. Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
- 2. Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.
- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell’anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione dell’assegno;
- all’eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15.493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo del mutuo gravante sull’immobile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l’acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.
- La dichiarazione sostitutiva unica (salvo che, al momento della domanda di assegno, il richiedente sia già in possesso dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.
La domanda dovrà essere redatto su apposito modulo rilasciato dal Comune di Satriano
Comune di Satriano
Via G. Marconi, 5 - 88060 Satriano (CZ)
Tel. 0967 543814- Fax 0967 543018
Telefono delegazione municipale 0967/225738
P.IVA 00298190794
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