INFORMAZIONI ACCONTO IMU 2022 - Comune di Sangineto
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INFORMAZIONI ACCONTO IMU 2022
INFORMAZIONI ACCONTO IMU 2022
CON LA FINANZIARIA PER IL 2020 (L. 160/2019) E' STATA ABOLITA LA TASI E INTRODOTTA LA NUOVA DISCIPLINA IMU. IL VERSAMENTO PER L'IMU 2022 IN ACCONTO (ENTRO IL 16 GIUGNO 2022), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 762, E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE APPLICANDO ALIQUOTE E DETRAZIONI APPROVATE PER IL 2021 E RIPORTARE DI SEGUITO:
ALTRI FABBRICATI INCLUSI QUELLI DI TIPO D 10,6 PER MILLE
IMMOBILI A DISPOSIZIONE ED AREE EDIFICABILI 10,6 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE/
FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE
C.D. (BENI MERCE) RAVVEDIMENTI 1 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 O A9) E RELATIVE PERTINENZE 5 PER MILLE
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00
IMMOBILI DESTINATI A CINEMA E TEATRI
L’art.78 del D.L. n. 104/2020 noto come Decreto Agosto ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
1) IMU PER I PENSIONATI ESTERI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA
Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020 <<A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi>>.
Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi.
Dal 2022 il legislatore ha stabilito l’ESENZIONE IMU per i “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
ll soggetto proprietario dei beni deve essere una impresa costruttrice. Non possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che non costruiscono direttamente i fabbricati ma provvedono esclusivamente alla loro commercializzazione (ad esempio le società immobiliari).
L’esenzione si applica solo ai fabbricati e non alle aree edificabili sulle quali è in corso l’intervento edilizio;
I fabbricati devono essere direttamente costruiti dall’impresa e, quindi, ultimati costituenti beni merce in quanto destinati alla vendita, cioè quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa (rimanenze di magazzino, voce C.I.4).
Il fabbricato costruito non deve essere locato;
VERSAMENTO IMPOSTA
L'IMU PUO' ESSERE PAGATA TRAMITE F. 24 O CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE UGUALE PER TUTTI I COMUNI. SI RIPORTANO DI SEGUITO I CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F. 24 RICORDANDO CHE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGINETO E'
H 8 7 7
CODICI TRIBUTO PER LE CATEGORIE A,B,C ED AREE EDIFICABILI
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8, A9) CODICE TRIBUTO 3912;
ALTRI FABBRICATI CODICE TRIBUTO 3918;
AREE FABBRICABILI CODICE TRIBUTO 3916;
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3913
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA - COMUNE 3939 (RAVVEDIMENTI)
CODICI TRIBUTO PER GLI IMMOBILI "D"
IMMOBILI CAT. D - QUOTA STATO CODICE TRIBUTO 3925
IMMOBILI CAT. D - QUOTA COMUNE (OLTRE IL 7,6 PER MILLE) CODICE TRIBUTO 3930
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE IMU
PER I VERSAMENTI CON F24EP (PER GLI ENTI PUBBLICI) SI RIPORTA DI SEGUITO LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON I CODICI DA UTILIZZARE
In caso di versamento dall'estero utilizzare il c/c postale 12877874 intestato al comune di Sangineto codice IBAN (IT43 O076 0116 2000 0001 2877 874) - codice BIC/SWIFT - BPPIITRRXXX indicando nella causale ACCONTO IMU anno 2022