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INFORMAZIONI ACCONTO IMU 2021

INFORMAZIONI ACCONTO IMU 2021

 

CON LA FINANZIARIA PER IL 2020 (L. 160/2019) E' STATA ABOLITA LA TASI E INTRODOTTA LA NUOVA DISCIPLINA IMU. IL VERSAMENTO PER L'IMU 2021 IN ACCONTO (ENTRO IL 16 GIUGNO 2021), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 762, E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE APPLICANDO ALIQUOTE E DETRAZIONI APPROVATE PER IL 2020 E RIPORTARE DI SEGUITO:

 

 

ALTRI FABBRICATI INCLUSI QUELLI DI TIPO D                                           10,6 PER MILLE

 

IMMOBILI A DISPOSIZIONE ED AREE EDIFICABILI                                      10,6 PER MILLE

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE/

FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE

C.D. (BENI MERCE)                                                                                                               1 PER MILLE

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 O A9) E RELATIVE PERTINENZE          5 PER MILLE

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE                                                        € 200,00

 

 

 

 DISPOSIZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 
- DALL'01/01/2020 NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E, PERTANTO, L'IMU NON SI APPLICA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DELLE “PRIME CASE DI LUSSO” CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE CHE CONTINUANO AD ESSERE SOTTOPOSTE ALL'IMPOSTA.
 
DISPOSIZIONI GENERALI FABBRICATI DI TIPO D
IN VIA GENERALE (PER L'ACCONTO VEDERE LE DISPOSIZIONI "COVID-19" RIPORTATE DI SEGUITO) E' STATA CONFERMATA LA RISERVA DELLA QUOTA STATALE DEL GETTITO IMU PER I FABBRICATI PRODUTTIVI CLASSIFICATI CATASTALMENTE NELLA CATEGORIA “D” PER UN QUOTA PARI ALL’IMPORTO DA VERSARE ANNUALMENTE CON ALIQUOTA AL 7,6% (PER QUESTI IMMOBILI IL MOLTIPLICATORE E' PARI A 65 DAL 2013).
NEL CASO DI ADOZIONE DI ALIQUOTE SUPERIORI AL 7,6 PER MILLE (COME NEL CASO DEL COMUNE DI SANGINETO LA CUI ALIQUOTA DI RIFERIMENTO PER IL SALDO 2020 E’ IL 10,6 PER MILLE) LA RESTANTE QUOTA VA VERSATA AL COMUNE.
 
EMERGENZA COVID 19 - IMU PER GLI IMMOBILI DEI SETTORI PRODUTTIVI (TURISTICO - COMMERCIO ECC.). ESENZIONI PER LA RATA IN ACCONTO 2021
 
La legge di bilancio 2021 all'articolo 1, comma 599, (L. n. 178/2020) ha esonerato determinati immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Sono comunque esenti dalla prima rata Imu 2021:
- gli immobili destinati a stabilimenti balneari e termali o simili, ad alberghi (in categoria D/2) e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast (imprenditoriali), dei residence e dei campeggi. L'esenzione riguarda anche gli immobili di categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Fatta eccezione per gli immobili degli stabilimenti balneari, termali e simili e di quelli utilizzati dalle imprese di allestimento di strutture espositive, per tutti gli altri immobili l'esenzione è condizionata al fatto che il soggetto passivo sia anche il gestore dell'attività negli stessi esercitata.
Inoltre, restano esenti, a norma dell'articolo 78 del Dl 104/2020, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Esenzione quest'ultima che vale per il biennio 2021-2022.
 
L'articolo 6-sexies del DL n. 41/2021 (Decreto sostegni), introdotto dalla legge 69/2021, ha disposto, in aggiunta a quella prevista al punto precedente, l'esenzione dalla prima rata dell'Imu degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati e previsti al comma 1 del medesimo decreto.
I soggetti potenzialmente beneficiari dell'esenzione, sono i titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario. Si tratta, quindi, di coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Tuir, rientranti nei limiti ivi previsti. Sono escluse dall'esenzione tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.
Si riportano di seguito le condizioni per l'esenzione: 
- fatturato (o compensi) per il soggetto passivo inferiore a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020;
- il fatturato (corrispettivi) medio mensile dell'anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo dato del 2019. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.
Questa agevolazione Imu compete solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi Imu nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.
 

IMU PER I PENSIONATI ESTERI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020 <<A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'usoposseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi>>.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.

 
 

VERSAMENTO 

 

L'IMU PUO' ESSERE PAGATA TRAMITE F. 24 O CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE UGUALE PER TUTTI I COMUNI. SI RIPORTANO DI SEGUITO I CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F. 24 RICORDANDO CHE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGINETO E'

 

H 8 7 7

 

 

CODICI TRIBUTO PER LE CATEGORIE A,B,C ED AREE EDIFICABILI

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8, A9) CODICE TRIBUTO 3912;

 

ALTRI FABBRICATI  CODICE TRIBUTO 3918;

 

AREE FABBRICABILI CODICE TRIBUTO 3916;

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3913

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA - COMUNE 3939

 

 

CODICI TRIBUTO PER GLI IMMOBILI "D"

 

IMMOBILI CAT. D - QUOTA STATO CODICE TRIBUTO 3925

 

IMMOBILI CAT. D - QUOTA COMUNE (OLTRE IL 7,6 PER MILLE) CODICE TRIBUTO 3930

 

MODELLO F 24

 

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE IMU

 

PER I VERSAMENTI CON F24EP (PER GLI ENTI PUBBLICI) SI RIPORTA DI SEGUITO LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON I CODICI DA UTILIZZARE

 

CODICI F24EP

 

In caso di versamento dall'estero utilizzare il c/c postale 12877874 intestato al comune di Sangineto codice IBAN (IT43 O076 0116 2000 0001 2877 874) - codice BIC/SWIFT - BPPIITRRXXX indicando nella causale ACCONTO IMU anno 2021

Stemma

Comune di Sangineto

P.IVA 00401810783

Via G. Matteotti n° 10

Tel. 0982970709    Fax 0982970810 P.IVA 00401810783

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