CARATTERE: 

carattere Medio Carattere Grande Carattere Grande





questo sito e' conforme alla legge 4/2004

Albo Pretorio on-line

Albo Pretorio on- line

Dlgs n.33 del 14 marzo 2013

 

Amministrazione Trasparente

IUC

IUC 2015 Comune San Ferdinando

Calcolo IMU 2022

Calcolo IMU 2022

Autocertificazioni

Accedi al servizio di Autocertificazioni

Area Riservata Dipendenti

Posta Elettronica

Posta Elettronica Certificata

Firma Digitale

Fotogallery

Accedi alla galleria fotografica

Customer Satisfaction

Customer Satisfaction Comune San Ferdinando

Modulistica Uffici

 

Accedi alla pagina

Autocertificati con SPID

Autocertificati con SPID

Piano Strutturale

PSC

Sezione Piano Spiaggia

img

Piano Comunale

Piano Comunale di Protezione Civile

Servizio Civile

Servizio Civile Universale

Seguici su Facebook

Comune di San Ferdinando

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

Indirizzi Pec del Comune

 

Indirizzi Posta Elettronica Certificata comune san ferdinando

SUAP

 

Clicca qui per accedere al Suap del Comune di San Ferdinando

In primo piano

ORDINANZA INTEGRATIVA #FASE2 COVID-19

 1)   Misure generali di contenimento della diffusione del Covid – 19. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, conformemente a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di  disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
 
2)  Uscite dal proprio domicilio e attività motorie.
 
In riferimento ai chiarimenti disposti nelle ultime ore dal Governo nazionale, avuto riferimento ad alcuni aspetti controversi del DPCM 26 aprile 2020, si riportano di seguito le norme da seguire.
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto.
Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.
Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. 
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. 
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi
all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. 
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. 
È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone
non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. 
In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. 
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge.
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. 
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. 
Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.
 
3) Lungomare, spiaggia e  percorso natura (pineta) 
 
Viene consentita la fruizione del lungomare e del percorso natura per lo svolgimento di attività motorie e attività sportiva individuale con un distanziamento sociale di almeno due metri per le attività sportive e di un metro per le attività motorie.
Tale cautela deve essere osservata anche incrociando persone che svolgano l’attività nel senso opposto al proprio.
Nel rispetto dei suddetti distanziamenti sociali è consentita la pratica di attività motorie e sportive anche senza usare la mascherina di protezione.
Il lungomare è chiuso al traffico veicolare, tranne che per l’esclusiva finalità di recarsi sul posto per l’esercizio delle attività sportive e motorie, con facoltà di raggiungere il primo parcheggio utile e in seguito per lasciare lo stesso.
 
Non è consentita la seduta sul muretto o sulle panchine.
 
La fruizione della spiaggia è consentita esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive o motorie: è possibile praticare  la balneazione, la pesca da riva, la pesca per mezzo di natanti, la passeggiata e la corsa, e le altre forme di sport individuale legate al contesto marittimo e costiero.
La permanenza sulla spiaggia e la sosta vengono consentite esclusivamente per ragioni legate allo svolgimento delle attività di cui sopra.
Ogni altro uso improprio verrà considerato bivacco non autorizzato e sanzionato secondo le vigenti disposizioni legislative.
 
Rimangono vietati: 
a) l’accesso e la permanenza nelle aree ludiche attrezzate destinate ai giochi dei bambini (area giostrine Santa Barbara e area Giostrine tennis, vedi DPCM 26.04.2020);
b) le attività di vendita ambulante;
c) gli assembramenti.
 
L’attività di pesca sportiva, se effettuata con l’utilizzo di imbarcazioni di piccola dimensione è consentita anche a più persone per natante, purché nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- garanzia di opportuno distanziamento sociale (minimo un metro tra i visi delle persone);
- a bordo dei natanti possono accedere solo congiunti. 
 
4) Piazza Nunziante e altre piazze cittadine.
visti i dettagliati chiarimenti operati dal Governo e richiamati al punto 1 della presente ordinanza, viene revocato il punto 6 della ordinanza 14 del 1 maggio 2020.
La fruizione di piazza Nunziante, nonché di tutte le piazze presenti nel Comune di San Ferdinando, è consentita esclusivamente in osservanza alle disposizioni citate in narrativa. 
La permanenza, il transito e la sosta sono possibili solo se strettamente connessi ai motivi previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e qui riportati al punto 1.
Ogni condotta non conforme al rispetto delle predette ragioni (transito, motivi di necessità, attività motoria o sportiva) verrà considerata quale violazione delle norme vigenti e sanzionata secondo il regime previsto dal D.L. 19/2020. 
 
Tutte le altre disposizioni dell’Ordinanza nr. 14 del 01.05.2020 che non sono state oggetto di revoca, affinamenti o precisazioni di cui ai punti 1,2,3 della presente, sono da ritenersi confermate e qui integralmente richiamate, tra cui si sottolinea l’obbligo dell’accompagnamento dei minori di 14 anni da parte di un genitore o di un congiunto.
 
 
https://www.comuneweb.it/egov/SanFerdinando/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione/allegato.2020.256.2020-05-03.0.pdf 
 
indietro

stemma san ferdinando

 Comune di San Ferdinando 

 Piazza Generale Nunziante, 1 – 89026 San Ferdinando 

Tel.0966 7614111 - Fax 0966 7614105

P. IVA 00746140805  -  C.F. 82002040804

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.358 secondi
Powered by Asmenet Calabria