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ORDINANZA N. 03/2022 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SPAZI DI PROPRIETA’ PRIVATA CARATTERIZZATI DA ABBANDONO O INCURIA
IL SINDACO
PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, altresì:
· facilita la propagazione di vegetazione infestante;
· può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc....) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
· può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
· può invadere i marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
· può costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
· può ostruire tombini e caditoie stradali;
· può, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere scivolosa l'area pubblica;
RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
RITENUTO:
· indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
· utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;
RITENUTO, di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;
VISTI gli articoli 7 e 10 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
VISTO il D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art. 29;
VISTI gli artt. 832 e segg. del Codice Civile;
O R D I N A
Con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari
frontisti di aree o spazi pubblici, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere dismesse o inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
· taglio della vegetazione incolta e, in particolare, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, mantenendo un'altezza del manto erboso non superiore ai 25 cm.;
· taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
· taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono su suolo pubblico, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:
· a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
· a tagliare i rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
· a pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
· ad eseguire le operazioni di potatura e pulizia in ogni momento in cui si rendano necessarie;
· a conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell’area, che possa cagionare, a deprecabili e non tollerabili fenomeni di degrado e disdoro urbano, umidità, oltre cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico- sanitari;
allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
VIETA
di lasciare in deposito o accatastati sui terreni, materiali di qualsiasi natura, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale, inoltre tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro;
AVVERTE
che le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 500,00 secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
che qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori, ex art. 21-ter della Legge n. 241/90;
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
· entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
· entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
D I S P O N E
di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni, la pubblicazione sul sito internet del Comune di San Ferdinando e l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale;
D E M A N D A
alla Polizia Locale l’incarico di vigilare circa l'osservanza e l'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
Dalla Residenza Municipale, 18 luglio 2022
Il Sindaco
Comune di San Ferdinando
Piazza Generale Nunziante, 1 – 89026 San Ferdinando
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