CARATTERE: 

carattere Medio Carattere Grande Carattere Grande



  

Comune di Crucoli » Comunichiamo » Politiche Sociali » Immigrazione » Carta di Soggiorno per Stranieri richiesta dal Familiare convivente

Carta di Soggiorno per Stranieri richiesta dal Familiare convivente

Italia

PoloniaRomaniaRussiaUcraina

da www.portaleimmigrazione.it

 

CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI RICHIESTA DEL FAMILIARE CONVIVENTE

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.; art. 16 e 17 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)

 

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato Modulo 1, o anche modulo 2 se in possesso di redditi propri;
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativo all'anno precedente proprio, ove percepito, e del familiare straniero convivente;
Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (solo per il richiedente straniero maggiorenne);
Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali.

NOTE:

Possono richiedere la carta di soggiorno per famiglia: il coniuge, il figlio minore ultraquattordi­cenne, convivente di cittadino straniero, i figli minori infraquattordicenni sono inseriti nella carta di soggiorno del/dei genitori), il coniuge, i figli minori, gli ascendenti e discendenti dei cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea che svolga in Italia attività lavorativa e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia, che nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge, il coniuge, i figli minori, i genitori del cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea presente in Italia per studio o residenza, a condizione che il nucleo familiare non costituisca un onere per l'assistenza sociale in Italia.
La richiesta di carta di soggiorno dello straniero coniuge, figlio minore, o genitore conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato Membro dell'U.E., residente in Italia, deve essere corredata unicamente da documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela.
Lo straniero che fa ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con il cittadino italiano, o con un cittadino di uno Stato Membro dell'U.E., o con cittadino straniero titolare di carta di soggiorno è rilasciata la carta di soggiorno.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.

Comune di Crucoli (KR) - Sito Ufficiale


     TWITTER  fACEBOOK

Via Roma, 6 - 88812 Crucoli (Kr) - Tel. (+39) 0962 33274 Fax (+39) 0962 33090 -
C.F. / P.IVA 00297210791 - Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it

Sito Ufficiale: www.comune.crucoli.kr.it
  Statistiche

Bussola Pa

Note Legali

Privacy

 

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.097 secondi
Powered by Asmenet