Sistemazione fluviale del Torrente Giardinello
La Metanizzazione di Torretta
I sottopassi
La Palestra Polifunzionale
Il Museo Palopoli
Erosione costiera
Il Museo contadino
Riqualificazione aree degradate
Nuovo Impianto Tiro a volo
Collettore Fognario
Opere Pubbliche
Beni appartenenti alla pubblica amministrazione e finalizzati al soddisfacimento di esigenze collettive. Esse sono costituite da edifici, manufatti, strutture ed aree che assolvono a funzioni di pubblica utilità, per la gran parte realizzate su aree di proprietà privata sottoposte a procedura espropriativa.
Le opere pubbliche possono essere di competenza statale (strade statali, autostrade, ferrovie opere marittime e idrauliche, aeroporti ed altro), di competenza regionale (strade sovraccomunali, linee metropolitane, attrezzature sportive d'interesse regionale, edilizia sanitaria e ospedaliera ecc.) ed infine di competenza comunale (strade comunali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, edilizia economica e popolare).
Le opere pubbliche vengono realizzate o direttamente dalle pubbliche amministrazioni, oppure mediante l'affidamento in concessione ad enti pubblici o privati o ad imprese private, per lo più mediante contratti di appalto.
Esigenze di trasparenza e di rispetto della disciplina comunitaria e della libera concorrenza tra gli operatori hanno recentemente portato il Parlamento italiano all'approvazione della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici). Rilevanti sono le modifiche apportate alla precedente disciplina che possono in questa sede solamente accennarsi, rinviando al futuro contributo della dottrina e della giurisprudenza la trattazione e l'interpretazione delle singole disposizioni legislative.
Peraltro, alcune di queste si presentano a tutt'oggi incompiute essendo stata demandata alla potestà del Governo l'adozione di un apposito regolamento (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge) disciplinante importanti aspetti della legge quadro. Occorrerà, dunque, aspettare tale normativa per formulare più complete ed esaurienti osservazioni, anche perché con D.L. 31 maggio 1994, n. 331 l'applicazione della legge 109/1994 è stata sospesa fino al 31 dicembre 1994 (eccetto gli artt. 3, 31, comma 1, 35-37), il regolamento rinviato al 1° gennaio 1995 e l'art. 15 definitivamente abrogato.
Fin d'ora si può, comunque, accennare ad alcune importanti innovazioni: la regola che prescrive la obbligatoria stipulazione «a corpo» e non «a misura» dei contratti d'appalto; l'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; le modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici; la espressa previsione della figura del responsabile del procedimento già prevista, peraltro, dalla L. n. 241/1990; le disposizioni sull'istituto della conferenza di sevizi, alcune delle quali in deroga o a integrazione di quelle, di carattere generale, previste dalla legge sul procedimento amministrativo; un nuovo sistema di qualificazione delle imprese; l'obbligo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici della formulazione dei programmi triennali; te nuove competenze del Consiglio comunale; la nuova disciplina della direzione dei lavori; l'obbligo del responsabile del procedimento, in caso di controversia, di esperire un tentativo di conciliazione e la disposizione che impone che nei capitolati non può più essere previsto il deferimento delle controversie a un collegio arbitrale.
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