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AVVISO ACCESSO CONTRIBUTO PER LOCAZIONI

Avviso di Concorso pubblico per contributi per locazioni

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione per il 2008 del contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di CENADI
- Legge Regionale n° 32 del 25.11.96
- Legge n° 431 del 09.12.98
- Legge Regionale n° 14 del 24.05.99
- Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.99
- Delibera CIPE n° 100 del 30.06.99
- Delibera di Giunta Regionale n°3517 del 22.11.1999
- Delibera di Giunta Regionale n° 466 del 31.05.2001
- Delibera di Giunta Regionale n° 758 del 06.08.2002
- Delibera di Giunta Regionale n° 655 del 07.07.2005
- Legge Regionale n° 01/2006
- Delibera di Giunta Regionale n° 206 del 27.03.2006
- D.L. 25/6/2008 n. 112, art. 11, comma 13, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133
Il Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n° 286/98 come modificatop dall’art. 4, comma 4, della Legge n. 133 del 6/8/2008.
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
5. Residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce l'avviso pubblico, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. Gli immigrati devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a. titolarità di un diritto reale di nuda proprietà;
b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;di proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile,oppure provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità oppure l’inabilità dell’alloggio.
10. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000.
11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n°109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000, non superiore ad €17.000,00.
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n°130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A:
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS.
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia B:
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00.
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad  € 17.000,00.
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.
13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
superiore a 65 anni.
14. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.
15. L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
16. I requisiti di cui al punto 3. sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, nonché dal DPCM n° 221/1999 così come modificato dal DPCM n° 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 4. che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
17. Non sono efficaci:
a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando;
b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000.
Relativamente alla, su indicata, Fascia A il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00. Mentre per la Fascia B il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.
Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.
CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo,oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
DECESSO
In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 392/1978. Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcalo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice civile.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso gli uffici preposti della sede comunale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico.
La domanda dovrà essere sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla stessa dovranno essere allegati:
• Attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2007.
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.
ISTRUTTORIA DOMANDE
E’ di competenza del Comune:
- procedere all’istruttoria delle domande presentate ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- approvare la graduatoria;
- inviare alla Regione, entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2009, atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
In presenza di uno dei seguenti casi:
a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30%, il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà
- verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
ALTRE DISPOSIZIONI
Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.
La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l’esclusione dal concorso.
L’Ente provvederà al trattamento dei dati personali per fini istituzionali e necessari all’espletamento del procedimento amministrativo relativo al presente bando ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Cenadi, 23/12/2008

                                    IL SINDACO
                                    Avv. Alessandro TETI
 

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