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LL.PP. - VABILITA' - PROMOZIONE DEL PORTO

DISCIPLINA ATTIVITA' LUDICO DIPORTISTICHE 2012

cpcp xxLa Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro con ORDINANZA N. 41/2012 ha disposto la regolamentazione della disciplina delle attività ludico-diportistiche ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Corigliano Calabro, che si estende dal Comune di Rocca Imperiale a quello di Cariati, inclusi.br

 
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  CORIGLIANO CALABRO


ORDINANZA N. 41/2012


Il Capo del compartimento e del circondario marittimo di Corigliano Calabro:

VISTA la propria ordinanza n° 51/10 in data relativa alla disciplina delle attività ludico-diportistiche;
RITENUTO necessario procedere alla modifica della citata ordinanza al fine di armonizzare i provvedimenti che disciplinano le attività ludico-diportistiche e quelle della balneazione;
VISTI gli artt. 8 e 9 primo comma del L. 8 luglio 2003 n° 172;
VISTA la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29/07/08 n°146 - “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/05, n°171, recante il Codice della nautica da diporto”;
VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
VISTE
VISTI gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA
ARTICOLO 1
1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Corigliano Calabro, che si estende dal comune di Rocca Imperiale a quello di Cariati, inclusi.
2. Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.
3. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo II del D.M. 29/07/08, n°146, in premessa citato.
4. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/08, n°146, in premessa citato.

ARTICOLO 2
1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall’organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
- 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
- 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
- 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
- 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
- 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
- 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
5. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

ARTICOLO 3
1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
- le condimeteo siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
- la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
- siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
- per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d’uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- l’assenza di acqua in sentina;
- le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi alla capitaneria di porto di Corigliano Calabro al numero telefonico 0983/8582 o via radio VHF/Fm canale 16, ovvero ad altra locale autorità marittima.
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

ARTICOLO 4
1. Le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, possono navigare nelle acque del compartimento marittimo di Corigliano Calabro, mantenendosi a distanze superiori a:
- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o della vela;
- 1000 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
- 1000 metri dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigiona- mento di acqua di mare;
- 200 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
- 100 metri dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura.
Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (BANANA BOAT ecc.), nonché la conduzione delle moto d’acqua, possono essere effettuate oltre il limite di 500 metri dalla costa e quelle delle tavole a vela (wind surf) delle tavole/mezzi trainati da aquiloni (KITE – SURF ecc.) e dei propulsori acquatici subacquei, oltre il limite di 200 metri
2. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, le unità da diporto, comprese le tavole a vela, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, devono:
- per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, utilizzare i corridoi di atterraggio di cui al successivo articolo 6, ovvero navigare senza l’utilizzo del motore o della vela;
- non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
- le moto d’acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
- fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa, navigare a una velocità non superiore a 10 nodi, mantenendo, comunque, lo scafo in dislocamento.
3. Le unità impiegate nell’attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d’acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), devono, oltre a quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. La navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.
4. I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi similari possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ARTICOLO 5
1. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All’inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
2. All’interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il mezzo che parte dal corridoio di lancio ha la precedenza su quello in ingresso. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da ridurre le emissioni di scarico e quelle acustiche. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi momenti, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

ARTICOLO 6
1. Per la conduzione di specifiche attività ludico - diportistiche , oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede in allegato 1 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 7
1. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui al precedente articolo 6 devono:
- munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc… previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento;
- verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l’espletamento di attività fisica;
- comunicare all’autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
2. I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:
- in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
- con l’ausilio di un’imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
• di dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;
• di una cassetta di pronto soccorso;
- un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
- le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
4. Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

ARTICOLO 8
1. Chiunque intenda effettuare l’uso commerciale di natanti da diporto, mediante locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto, deve presentare alla locale Autorità marittima la dichiarazione, come da allegato 2 alla presente ordinanza.
2. Copia della dichiarazione, vistata dall’autorità marittima, deve essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa.
3. Il locatore/noleggiatore di natanti nonché il titolare della scuola nautica deve:
- svolgere l’attività con mare e tempo assicurati;
- approntare l’unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e della prevista copertura assicurativa;
- istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l’uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso;
- informare gli utilizzatori sull’osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi,se richiesta, all’utilizzatore;
- prendere nota dell’itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
- porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all’utilizzo dei corridoi di atterraggio;
- tenere pronta un'idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di pericolo o di condimeteo avverse. Sono esentati da tale obbligo i concessionari che effettuano attività di locazione/noleggio di unità non dotate di motore;
- annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità;
- contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
- assicurarsi che le moto d’acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa.
4. Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza;
5. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall’autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall’organismo tecnico notificato ovvero affidato.

ARTICOLO 9
1. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Corigliano Calabro deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Corigliano Calabro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); ; 0983/8582 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
- tipo di emergenza;
- posizione dell’unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- numero e età delle persone presenti a bordo;
- caratteristiche dell’unità navale.
3. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, è opportuno che:
- provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l’autorità marittima;
- utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

ARTICOLO 10
1. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
2. L’esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
3. Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall’ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
4. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l’esercizio della balneazione disciplinato da ordinanza della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
5. L’esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
6. L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
7. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, in mare sono fissati con ordinanza della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ARTICOLO 11
1. La presente ordinanza entra in vigore in data 15.06.2012 ed abroga l’ordinanza n° 51/10, in data 07.07.2010, in premessa citata.
2. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 171/05, sempreché il fatto non costituisca reato.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
- distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
- divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
- inserimento nel sito web www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.

Corigliano Calabro, 14.06.2012
F.to IL COMANDANTE C.F.(CP) Antonio D’AMORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1
Navigazione degli acquascooters e moto d’acqua.

conduzione: - il conduttore delle moto d’acqua deve essere sempre munito di patente nautica;
- durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo acquatico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica
- gli scooters acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 500 metri dalla costa;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione: - durante la navigazione, il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
- il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica;
partenza/atterraggio: - durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
- tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri;
altre disposizioni: - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)

conduzione: - età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall’art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005);
- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale. Lo stesso vale anche per le persone trasportate.
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 200 metri dalla costa, solo durante la stagione balneare;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione: - quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
ii) quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l’unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;
iii) se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.

partenza/atterraggio: - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l’ordinanza balneare;
- l’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni: - è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi similari incustoditi;
- è vietato lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l’alto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)

conduzione: - il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 18 (diciotto) compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:
• una gaffa;
• un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
• una cassetta di pronto soccorso;
• un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
• un sistema di aggancio e rimorchio
• un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 500 metri dalla costa;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione: - la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio
- è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell’attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino
partenza/atterraggio: - l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- l’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni: - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

 

 

 

Tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.)

conduzione: - maggiori di anni 16 (sedici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall’art. 39 comma 4 del D.L. 171/2005);
- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e, durante i corsi di addestramento, un casco di protezione per sport acquatici;
- usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi;
- collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra;
- munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 200 metri dalla costa, solo durante la stagione balneare;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietato mantenere una cima (leash) che collega la persona alla tavola;
- è vietato effettuare salti quando, a distanza inferiore di 40 mt, sono presenti altri utenti del mare ovvero ostacoli;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.
regole in navigazione: - quando due unità trainate da aquiloni si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
i) quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l’aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l’aquilone;
ii) quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l’aquilone e rallentando;
iii) quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l’aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura;
partenza/atterraggio: - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l’ordinanza balneare;
- la partenza e l’atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta;
- l’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
altre disposizioni: - è vietato lasciare l’aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra;
- è vietato uscire in condizioni di vento da terra “off shore”

 

 


Paracadutismo ascensionale.

conduzione: - il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:
• una gaffa;
• un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
• una cassetta di pronto soccorso;
• un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
• un sistema di aggancio e rimorchio
• un ampio specchio retrovisore convesso;
 di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa
 di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 500 metri dalla costa;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere
regole in navigazione: - lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt)
- è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione
- quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore

partenza/atterraggio: - le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;

altre disposizioni: - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

 

Propulsori acquatici subacquei.

conduzione: - l’utilizzo di questi propulsori (che devono avere l’elica sempre ingabbiata) è consentito:
• per la navigazione in superficie a coloro che abbiano compiuto 16 anni, indossando un giubbotto di salvataggio;
• per la navigazione in immersione è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 200 metri dalla costa;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione: - qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l’obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnala deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri
partenza/atterraggio: - per il trasporto di Seascooters negli specchi acquei d’esercizio, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio;
- per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
altre disposizioni: - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sci nautico.

conduzione: - il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:
• una gaffa;
• un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
• una cassetta di pronto soccorso;
• un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
• un sistema di aggancio e rimorchio
• un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione: - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- è vietata ad una distanza inferiore a:
• 500 metri dalla costa;
• 200 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
• 100 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;
- è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;
- è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
- è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione;
regole in navigazione: - lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa;
- la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio
- è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
partenza/atterraggio: - la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
altre disposizioni: - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
- le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2
(in duplice copia, di cui una
in bollo da € 14,62)
Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO
tramite ___________________________________

Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________________ il _________ e residente a _____________________________________ in via/piazza ________________________________________________________________________
C.F. ___________________ legale rappresentante della Società /Ditta individuale ________________________________ con sede a ______________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________________________ n° ___ iscritta al n° ______________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________ tel. ________________ Cell. _____________________ esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto, ovvero di scuola nautica:

COMUNICA
di svolgere l’attività di:
 locazione/noleggio;
 insegnamento professionale della navigazione da diporto;
con i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato con le modalità previste dall'Ordinanza n° della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro:
1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_____________); Assicurazione:______________________;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _________________________________________ n° progressivo ___ lunghezza f.t. cm __________ larghezza cm __________, potenza massima del motore applicabile __________ CV/KW, n°max persone trasportabili__________ (_______________); Assicurazione ____________________;

DICHIARA

che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:
1. Cognome e nome ______________________________ nato a ______________________________ il ___________ e residente a __________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: __________________________;
2. Cognome e nome ______________________________ nato a ________________________________ il ___________ e residente a __________________________________________ Prov ( ) in via/piazza __________________________n° ____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: __________________________;
I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _________________________________ in località ____________________________ nel tratto di costa compreso tra ________________________.

Inoltre dichiara che:
• le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico la allegata tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l’utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l’originale, o copia autentica, del certificato d’uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
• in caso di noleggio di natanti a vela, colui che svolge la funzione di “Skipper” di essere in possesso della patente nautica;
• tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n° 01, ecc.);
• nel caso di insegnamento della navigazione da diporto, l’interessato deve ottemperare a quanto previsto dall’art. 31 del D.M. 146/2008;
• l’Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate - ivi compresi i passeggeri - che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.-

ALLEGA

• copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
• copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l’equipaggio;
• Copia della concessione demaniale rilasciata dal Comune di ______________ in data _______________.


________________________________, _______________________
(luogo) (data)

Il richiedente
______________________________

 

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