TRIBUTI - IMU ICI TASI TARI - Comune di Cariati
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SERVIZI TRIBUTARI
COMUNE DI CARIATI
TIPOLOGIA | ALIQUOTA | |
Abitazione principale+pertinenza *(Aliquota ridotta per abitazioni principali di Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze, come definito dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) | 5,00 per mille | |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili | 9,60 per mille | |
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 10,60 per mille | |
, di cui 7.6 riservato esclusivamente allo Stato |
TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
Abitazione principale+pertinenza *(L. 208/2015 – per gli immobili classificati A1, A8 e A9. Le restanti categorie esenti) | 1,00 per mille |
Aliquota per locati a canone concordato (con riduzione del 75%) | 1,00 per mille |
Aliquota per unità abitative a disposizione | 1,00 per mille |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 1,00 per mille |
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 1,00 per mille |
Aliquota per le Aree edificabili | 1,00 per mille |
TARI
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARI
TARES
DEFINIZIONE E SCADENZE NUMERO RATE TARSU/TARES ANNO 2013
- ART. 10, COMMA 2° D.L.35/2013
E-Mail: ragioneria.cariati@asmepec.it
Titolo
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=B774
TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
Abitazione principale+pertinenza (come definito dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) | 1,00 per mille |
Aliquota per comodati | 1,00 per mille |
Aliquota per locati a residenti | 1,00 per mille |
Aliquota per unità abitative a disposizione | 1,00 per mille |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 1,00 per mille |
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 1,00 per mille |
Aliquota per le Aree edificabili | 1,00 per mille |
I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
I.M.U. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013
TABELLA RIASSUNTIVA IMU COMUNE DI CARIATI
PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO DOVUTO AI FINI IMU PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013 SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI A COLLEGARSI AL SEGUENTE LINK:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/comune=B774
PER EFFETTUARE IL CALCOLO DEL DOVUTO ED IL RELATIVO VERSAMENTO.
Lunedì | ore 09,00 | ore 11,30 |
Martedì | ore 16,00 | ore 18,00 |
Mercoledì | ore 09,00 | ore 11,30 |
Giovedì | ore 09,00 | ore 11,30 |
Venerdì | ore 09,00 | ore 11,30 |
Imposta municipale propria – IMU - anno 2013
Dal 2012 l’ICI è stata sostituita dall’ IMU, Imposta municipale propria, introdotta in via sperimentale con il D.L. 201/2011.
NOVITA’ PER L’ANNO 2013
La rilevante novità per l’anno 2013, rispetto a quanto previsto per il 2012, è che l’intera imposta relativa a tutte le fattispecie, eccetto i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D, è destinata in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato. L’imposta sui fabbricati di categoria D, invece, è destinata interamente allo Stato, con l’aliquota ordinaria dello 0,76%.Quindi, ad esempio, nel caso di un appartamento a disposizione, l’intera imposta andrà versata sul codice 3918 “IMU altri fabbricati - Comune".
SOSPENSIONE RATA DI GIUGNO PER ABITAZIONI PRINCIPALI
Ai sensi del D.L. 54/2013, in attesa di una riforma della disciplina, il versamento della rata di giugno è sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Se entro il 31 agosto non verrà adottata una riforma, la prima rata dell’imposta su tali immobili dovrà essere regolarmente versata entro il 16 settembre.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Le pertinenze sono le unità immobiliari destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (o immobili assimilati),classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 (tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie (quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse).
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi il soggetto passivo è il coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà.
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata.
- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che non risulti locata.
Su che cosa si paga?
L’IMU si applica a tutti fabbricati, a qualsiasi uso destinati, ed alle aree fabbricabili.
Chi paga?
E’ obbligato al pagamento dell’IMU chi possiede l’immobile a titolo di proprietà oppure quale titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione)
Come si calcola l’imposta?
L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile, determinata come di seguito descritto, per la relativa aliquota, ed applicando le eventuali detrazioni. L’importo dovuto deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) ed ai mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d’anno). Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero.
Base imponibile:
Fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:
Classificazione catastale Moltiplicatore
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10; | 160 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); | 140 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); | 80 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); | 80 |
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; | 60 |
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). | 55 |
La base imponibile così determinata, è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.L. 42/2004;
- fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Aree fabbricabili
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92.
ALIQUOTE ANNO 2012 DA APPLICARSI IN SEDE DI 1^ RATA DI ACCONTO 2013
Comune | Aliquota di Base | Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze | Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze | Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) |
CARIATI | 9,60 per mille | 4,00 per mille | € 200 | € 50 |
Come si paga?
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato autonomamente da ogni contribuente, utilizzando il modello F24.
Codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:
Codice tributo 3916 IMU aree fabbricabili - Comune
3918 IMU altri fabbricati - Comune
Codice catastale del Comune: B774
Termine di scadenza versamento della prima rata è il 16 giugno 2014.
RAVVEDIMENTO OPEROSO | I contribuenti che non hanno pagato l’IMU entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso” che è previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni. La regolarizzazione del tardivo versamento può essere effettuata entro quindici giorni dalla scadenza (sanzione pari allo 0.20% per ogni giorno di ritardo più gli interessi al tasso legale), dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza (sanzione del 3% + interessi al tasso legale) ovvero oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro un anno o entro il termine per la presentazione della dichiarazione ( sanzione del 3.75% + interessi al tasso legale) |
Il presente avviso ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio.
Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote d’imposta deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell’imposta, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione Comunale ad alla normativa nazionale che regola l’Imposta Municipale Propria.
Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al Regolamento IMU D.CC. N. 49 /2012, del 29/10/2012 ed alla D.C.C. N. 53 /2012 del 29/10/2012 per approvazione aliquote e detrazioni “IMU”.
IL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER EFFETTUARE CONTEGGI DELL’IMPOSTA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE. IL SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PUO’ COMUNQUE EFFETTUARE IL CALCOLO IN MODO AUTONOMO, ANCHE CONSULTANDO IL SITO www.comunecariati.gov OPPURE AVVALENDOSI DI PROPRI CONSULENTI DI FIDUCIA.
Per ogni informazione contattare l’Ufficio Tributi: da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00 ed il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 tel. 0983/9402215/216/217.
ragioneria.cariati@asmepec.it
Comune di Cariati
P.IVA 01079800783
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