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BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI

CALCOLO I.M.U. ON-LINE
IMUIMUL'Amministrazione Comunale, in occasione delle scadenze per il versamento dell'Imposta sugli Immobili (I.M.U.), ha ritenuto utile rendere disponibile questa applicazione, per agevolare il Cittadino nel calcolo dell'Imposta: l'applicazione WEB offre la possibilità di effettuare il calcolo e risponde all'esigenza di compilare automaticamente anche il modello F24.:
 http://www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=B774
Nota informativa IMU – ACCONTO ANNO 2012
 L’I.M.U. (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale propria) è l’imposta municipale sugli immobili introdotta in Italia con il decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, con applicazione a partire dal 2014, poi anticipata al 2012 dal decreto “Salva Italia” noto anche come Manovra Monti (decreto legge nr. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successivamente modificata dalla legge 44/2012 che ha convertito in legge il DL. 16/2012 (c.d. decreto fiscale).-
 L’ACCONTO DA VERSARE DAL 01/06/2012 AL 18/06/2012 deve essere effettuato con le seguenti ALIQUOTE BASE DELLA NORMATIVA NAZIONALE:

 

Aliquota di base
7,60 per mille
Abitazione principale e pertinenze agevolate
Per abitazione principale si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche.
Sono considerate pertinenze agevolate, limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse).
4,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale
2,00 per mille

 

 
Viene applicata l’aliquota propria dell’abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
Per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati con casa assegnata a uno dei due, il diritto del coniuge assegnatario viene equiparato, ai fini IMU, al Diritto di Abitazione. Di conseguenza l’unico soggetto passivo è l’assegnatario, che ha diritto per intero alla detrazione.
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 

- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10;
160
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);
140
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni);
80
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
80
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5;
60
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
55

 

 
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno ) rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:
·       110 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
·       135 per i terreni agricoli posseduti dagli altri soggetti;
Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale di Cariati  con delibera di C.C. nr. 11/2009 .-
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le previste condizioni accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente, la base imponibile è ridotta del 50%.
DETRAZIONE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.
VERSAMENTI
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero.
Il versamento IMU della quota relativa all’abitazione principale e le relative pertinenze può essere effettuato in due o tre rate con scadenza rispettivamente: 18 giugno e 17 dicembre oppure 18 giugno – 17 settembre e 17 dicembre.
Per tutti gli altri immobili il versamento può essere effettuato in due rate: il 18 giugno ed il 17 dicembre.
Non si fa luogo al pagamento se l’imposta totale da corrispondere è uguale od inferiore a € 10,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento in acconto dell’imposta deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE con il modello F24. I codici tributo per il versamento della quota erariale e comunale IMU sono i seguenti:
·                   3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
·                   3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
·                   3914 terreni (destinatario il Comune)
·                   3915 terreni (destinatario lo Stato)
·                   3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
·                   3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
·                   3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
·                   3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
·                   3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
·                   3924 sanzioni di accertamento (destinatario il Comune)
DICHIARAZIONI
I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.
CALCOLO I.M.U. ON-LINE
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L'Amministrazione Comunale, in occasione delle scadenze per il versamento dell'Imposta sugli Immobili (I.M.U.), ha ritenuto utile rendere disponibile questa applicazione, per agevolare il Cittadino nel calcolo dell'Imposta: l'applicazione WEB offre la possibilità di effettuare il calcolo e risponde all'esigenza di compilare automaticamente anche il modello F24.:
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Ufficio di riferimento:
AREA FINANZIARIA TRIBUTI
Indirizzo: PIAZZA F. FRIOZZI
Responsabile Area: Dr.Morise Guarascio Dr. Bruno
Responsabile Servizio: Rag. Straface Aurelio Salvatore
Telefono: 0983/940215-16-17-10-11
Fax: 0983/968248

 

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